di Giacomo Conti

 

Il consenso è solo una fra le basi giuridiche che il GDPR prevede come condizione di liceità del trattamento. Esso non è, tuttavia, né la principale né, tantomeno, è indispensabile per legittimare ogni trattamento operato dall’organizzazione aziendale.

Se è vero che il vecchio Codice della privacy dava al consenso una particolare importanza al consenso, nel nuovo impianto normativo il consenso è solo una delle basi giuridiche e, a ben vedere, anche la più difficile da gestire.

In primo luogo, il consenso deve esprimersi una libera manifestazione di volontà, specifica informata e inequivocabile e presuppone che venga fornita all’interessato un’informativa resa con modalità idonee.

Un consenso non può essere generico, ma è un’operazione delicata che presuppone un’analisi specifica dei trattamenti realizzati. Raccogliere consenso è, pertanto, un’operazione ben più gravosa che non limitarsi a rendere idonea informativa all’interessato.

Il consenso, infatti, non è un atto del titolare, ma un atto di volontà dell’interessato che deve essere raccolto e adeguatamente documentato dal Titolare tenuto conto del contesto in cui si articola del trattamento.

La raccolta del consenso non è, pertanto, in alcun modo sostitutivo dell’obbligo di trasparenza e di informativa, ma è un obbligo ulteriore che deve essere adeguatamente gestito da parte del titolare del trattamento e che non può prescindere da una corretta informativa.

Basare un trattamento sul consenso espone, pertanto, il titolare al rischio che l’interessato, liberamente e in qualsiasi momento, possa revocarlo facendo venire meno la base di legittimità del trattamento.

Particolarmente rischioso è, quindi, basare il trattamento sul consenso se questo è necessario per eseguire una misura contrattuale oppure risponde a esigenze di legittimo interesse del titolare come, ad esempio, la conservazione dei dati nei propri archivi.

In queste ipotesi, nel caso in cui l’interessato revocasse il proprio consenso al trattamento, l’organizzazione avrebbe il non trascurabile problema di individuare una nuova base giuridica per continuare a trattare i dati dell’interessato con la conseguenza che ogni dato trattato rischierebbe, in ogni caso, di essere inutilizzabile.

Emerge, pertanto, come il consenso più che panacea per risolvere ogni mal di GDPR, dovrebbe essere, al contrario, richiesto solamente dopo un’analisi approfondita della base giuridica del trattamento ed essere utilizzato in via residuale dove il trattamento non sia giustificato dall’esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali o non si fondi su un legittimo interesse del titolare.