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La Cassazione ha, in una recente pronuncia, ritenuto che integra il reato di sostituzione di persona (494 Cod. Pen.) la condotta di colui che crei ed utilizzi un account ed una casella di posta elettrica o si iscriva ad un sito e-commerce servendosi dei dati anagrafici di un diverso soggetto.

Nel caso affrontato, il soggetto sostituito era inconsapevole del fatto che il reato era stato commesso ai suoi danni per fare ricadere le conseguenze derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni conseguenti all’avvenuto acquisto di beni mediante la partecipazione ad aste in rete o altri strumenti contrattuali.

Questa pronuncia, senza essere particolarmente innovativa, rispecchia un consolidato orientamento della Suprema Corte secondo il quale la partecipazione di un soggetto ad aste on-line con l’uso di uno pseudonimo attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto integra il reato di sostituzione di persona.

Peraltro, la creazione e l’utilizzo di account falso e la conseguente realizzazione del reato può comportare, nei casi più gravi, anche lo sfruttamento abusivo dell’immagine reale e delle sembianze di un terzo soggetto.

Sotto il profilo soggettivo, infine, il dolo specifico del reato di sostituzione di persona viene integrato quando vi è coscienza e volontà di sostituirsi a un terzo con l’ulteriore scopo di arrecare a questi un danno o di assicurarsi un vantaggio anche non necessariamente economico.

 

di Giacomo Conti