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di Giacomo Conti

Nell’era del Web 2.0 è più che mai attuale la massima secondo la quale: “Se non paghi un prodotto, allora il prodotto sei tu”.

Tutti noi utilizziamo i servizi della società dell’informazione quali, ad esempio, Google, Facebook, Amazon, Netflix. Giganti tecnologici come Apple sviluppano, inoltre, le proprie piattaforme commerciali App Store, iTunes Store e Apple Books.

Mentre alcuni servizi prevedono un sistema di fruizione attraverso il pagamento di un canone, altri servizi operano in maniera più subdola e, dietro un’apparente gratuità, chiedono in realtà come corrispettivo i nostri dati personali che vengono forniti da consumatori, molto spesso, inconsapevoli.

I dati dei consumatori vengono, infatti, monetizzati e ceduti a terzi oppure utilizzati direttamente dal fornitore del servizio attraverso un’attività promozionale per aumentare la vendita dei propri prodotti e/o di quelli di terzi. Questo, a prescindere dal fatto che si paghi o meno per il servizio.

Dopo avere tracciato un quadro generale sulla complessa relazione fra piattaforme online, consumatori (Platform2Consumer) e utenti commerciali (Platoform2Business) e dopo avere il modello economico di queste piattaforme, l’intervento ha lo scopo di mettere in relazione i profili di interferenza fra protezione fra il diritto alla protezione del dato la protezione del consumatore.

Nella seconda parte verranno poi approfondite i procedimenti dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di Google Ireland Ltd. e di Apple Distribution International Ltd dove entrambe le piattaforme sono state sanzionate per 10 milioni di euro ossia per il massimo edittale secondo la normativa vigente.  L’Antitrust ha, infatti, accertato per ogni società due violazioni del Codice del Consumo, una per carenze informative e un’altra per pratiche aggressive legate all’acquisizione e all’utilizzo dei dati dei consumatori a fini commerciali.

 

 

 

Per il testo integrale dei provvedimenti dell’AGCM:  v. https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2021/11/PS11147-PS11150Platform2bus

 

In allegato le slide dell’intervento al convegno e-privacy XXXI – ««Privacy tra attivismo e scienza» – prima giornata – pomeriggio

220929 SLIDE CONTI EPRIVACY

di Giacomo Conti

 

Per gestire a norma di Legge un servizio di e-commerce è necessario essere trasparenti verso i consumatori ed evitare comportamenti che possono realizzare pratiche commerciali scorrette, ossia idonee a indurre il consumatore “medio” ad operare scelte che commerciali e di consumo che, laddove l’informazione fosse stata completa e trasparente, non avrebbe preso.

I professionisti sono tenuti a mantenere standard di diligenza particolarmente elevati, tali da consentire al consumatore di determinarsi consapevolmente e liberamente in un mercato concorrenziale.

L’omessa indicazione nel prezzo pubblicizzato all’inizio del contatto, di tutti gli oneri non evitabili che sono successivamente addebitati al consumatore è sicuramente una pratica commerciale scorretta.

Ugualmente, integrano pratiche commerciali scorrette l’aver fornito ai consumatori informazioni non veritiere sui tempi di consegna dei prodotti offerti, l’aver consegnato prodotti diversi da quelli ordinati, ovvero giunti a destinazione oltre i tempi pattuiti, l’aver opposto ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali da parte dei consumatori come la difficoltà di contattare i fornitori del servizio o la mancata sostituzione del prodotto diverso da quello ordinato, l’avere invitato all’acquisto di prodotti a un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di prevedibili ragioni che avrebbero impedito la consegna degli stessi a quel prezzo.

Ugualmente, la semplice indicazione “composizione tipo”, se non indicata in tutti i suoi elementi e in più accostata ad una illustrazione fotografica che raffigura una composizione completa può essere considerata una pratica commerciale scorrettezza.

Se al consumatore non vengono fornite informazioni puntuali, precise e concrete il consumatore può essere indotto a credere che la composizione tipo si riferisca all’immagine in foto ed essere, conseguentemente, indotto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Integra pratica commerciale scorretta, quindi, anche il non essere in grado di fare fronte a tutte le richieste di acquisto da parte dei consumatori.

Per contro, la scelta del metodo di adesione del consumatore all’offerta mediante meccanismo opt out anziché opt in, dato che la prassi non incide in misura apprezzabile sul comportamento economico del consumatore, non è, invece, una pratica scorretta in quanto non incide sulla possibilità del consumatore di autodeterminarsi.

Nell’ottica di tentare di massimizzare i profitti è facile incorrere, anche inconsapevolmente, in comportamenti scorretti che comportano significative conseguenze per l’operatore economico che le ha realizzate.